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Assoluzione penale impone arresto del procedimento amministrativo basato su stessi fatti giudicati insussistenti

Assoluzione penale impone arresto del procedimento amministrativo basato su stessi fatti giudicati insussistenti In presenza di assoluzione definitiva in sede penale, il procedimento CONSOB teso a irrogare sanzioni amministrative (di natura penale) previste dal Testo Unico della Finanza fondato sugli stessi fatti giudicati (o ritenuti) insussistenti va arrestato.

L'impossibilità di proseguire l'accertamento dell'illecito amministrativo configurato dagli stessi fatti storici giudicati (e ritenuti insussistenti) in sede penale impone l'arresto del procedimento amministrativo (e di quello giudiziario di opposizione alla sanzione amministrativa) prima dell'accertamento definitivo dell'illecito e dell'applicazione della relativa sanzione.

Ove sussita una sentenza penale definitiva di assoluzione "perché il fatto non sussiste", la portata precettiva dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non patisce alcuna limitazione ai sensi dell'articolo 52 della stessa Carta e ciò consente il pieno dispiegarsi del divieto di perseguire (che è logicamente anteriore al divieto di sanzionare) in sede amministrativa fatti già giudicati in sede penale. In presenza di una sentenza penale definitiva di assoluzione "perché il fatto non sussiste", la portata precettiva dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non patisce alcuna limitazione ai sensi dell'articolo 52 della stessa Carta e ciò consente il pieno dispiegarsi del divieto di perseguire (che è logicamente anteriore al divieto di sanzionare) in sede amministrativa fatti già giudicati in sede penale.

L'impossibilità di proseguire l'accertamento dell'illecito amministrativo configurato dagli stessi fatti storici giudicati (e ritenuti insussistenti) in sede penale impone l'arresto del procedimento amministrativo (e di quello giudiziario di opposizione alla sanzione amministrativa) prima dell'accertamento definitivo dell'illecito e dell'applicazione della relativa sanzione.

Il caso riguardava un procedimento della CONSOB teso a sanzionare un soggetto - assolto in sede penale - per insider trading (acquisto di azioni utilizzando informazioni privilegiate concernenti il progetto di acquisizione del controllo della società, informazioni comunicategli da altro soggetto che le aveva acquisite in virtù dell'attività lavorativa svolta).

La delibera CONSOB applicava una sanzione pecuniaria, una ulteriore sanzione amministrativa accessoria per tre mesi, e la confisca di un immobile. Parole chiave: #amministrativo, #confisca, #consob, #contenziosoamministrativo, #sanzioniamministrative, #penale, #reato, #reati, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #tuf, #insidertrading, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield Studio Graziotto

  1. Cass. 3831/2018
  2. C.Cost.269/2017
  3. Corte di Giustizia Europea, C-597/2016
  4. Corte di Giustizia Europea, C-596/2016
  5. Corte di Giustizia Europea, C-537/2016
  6. Corte di Giustizia Europea, C-524/2015

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

2012/C 326/02

Vigente al: 05-01-2019

Articolo 50 - Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

Articolo 52 - Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.

7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta./i>

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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

Vigente al: 05-01-2019

Art. 187 - Confisca

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Art. 187-bis - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

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