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Sequestro per reato di omessa dichiarazione configurabile anche per il residente all'estero

Sequestro per reato di omessa dichiarazione configurabile anche per il residente all'estero Può essere disposto il sequestro preventivo nei confronti del soggetto residente all'estero - imputato del delitto di omessa dichiarazione - che ha in Italia il centro principale dei suoi interessi o il fulcro della propria attività lavorativa.

Il Tribunale, adito in sede di riesame, confermava il sequestro preventivo nei confronti di un soggetto residente in Svizzera imputato del delitto di omessa dichiarazione.

Il sequestro era basato sulle risultanze dell'indagine della Guardia di Finanza, che avevano raccolto una serie di elementi a evidenza che il centro principale degli interessi, così come il fulcro dell'attività lavorativa dell'imputato, fosse in Italia malgrado la residenza estera.

L'imputato ricorre per la cassazione dell'ordinanza, ma la Suprema Corte rigetta il ricorso.

La pronuncia affronta un aspetto determinante, ovvero i presupposti per la qualità di soggetto passivo dei non residenti, e alcune implicazioni in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni..

La Cassazione, agganciandosi al dettato della disposizione, evidenzia che i presupposti sono costituiti da un criterio formale e due fattuali, e che le previsioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni - che disciplinano i casi in cui la doppia imposizione può essere evitata - prendono normalmente in considerazione anche l'ipotesi che un soggetto possa essere residente in entrambi gli Stati contraenti, individuando criteri idonei per risolvere tale situazione, la quale implicitamente darebbe conferma della possibile inconsistenza del mero dato anagrafico.

La questione si fa spinosa nei casi in cui il delitto di omessa dichiarazione venga fondato su redditi determinati sulla base di presunzioni, posto che in ambito penale le stesse non possono essere utilizzate, e il Giudice penale deve procedere a una autonoma valutazione degli elementi del reato, incluso il superamento della soglia di punibilità che non deriva automaticamente da quanto accertato in via amministrativa dalgli Uffici Finanziari. Parole chiave: #internazionale, #competenzagiurisdizionale, #convenzioniinternazionali, #forocompetente, #giudicecompetente, #giurisdizione, #leggeapplicabile, #trattatiinternazionali, #eu, #unioneeuropea, #penale, #confisca, #sequestro, #dibattimento, #reato, #reati, #tributario, #accertamento, #contenziosotributario, #ricorso, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #mediazione, #negoziazioneassistita, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield Studio Graziotto

  1. Cass. 6589/2013
  2. Cass. 35532/2010
  3. Cass. 7472/2009
  4. Cass. SS.UU. 5876/2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Vigente al: 13-01-2019

Art. 2 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 13-01-2019

Art. 5 - Omessa dichiarazione

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

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