Sul sito trovi molte informazioni, ma fai prima a contattarci: scoprirai in pochi minuti che possiamo essere lo studio legale giusto per le tue esigenze.
Dettagli/Details

Aliquote più elevate sulle somme compensative corrisposte ai legittimari in applicazione del patto di famiglia

Aliquote più elevate sulle somme compensative corrisposte ai legittimari in applicazione del patto di famiglia Il patto di famiglia di cui agli artt.768 bis segg. cod.civ. è assoggettato all'imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell'azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui all'art.3, co. 4 ter, d.lgs.346/90), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall'assegnatario dell'azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; - quest'ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all'aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario.

Il caso deciso dalla Suprema Corte riguarda i compensi - versati dal figlio al quale era stata attribuita l'azienda nell'ambito del patto di famiglia - alla sorella.

Attraverso l'istituto del patto di famiglia, gli altri legittimari che partecipano al patto rinunciano al diritto di pretendere la collazione e all'azione di riduzione nel caso - probabile - che l'assegnazione dell'azienda o delle quote sociali leda le quote di legittima.

Pertanto, le somme corrisposte dall'assegnatario agli altri legittimari hanno più natura di conguaglio a fronte di tali rinunce, piuttosto che a una donazione.

Per la Cassazione tali somme costituiscono, invece, una donazione da assoggetarsi all'aliquota prevista per le donazioni tra l'assegnatario e il legittimario: in sostanza, per il Collegio l'aliquota e la franchigia da applicare non può essere né quella tra il disponente e l'assegnatario dell'azienda, né quella tra il disponente e il legittimario, ma quella, appunto, tra l'assegnatario e il donatario legittimario. Parole chiave: #pattodifamiglia, #impostadisuccessione, #successioni, #dichiarazionedisuccessione, #divisioneereditaria, #eredi, #eredità, #ereditàgiacente, #inventario, #rinunciaeredità, #successione, #tributario, #accertamento, #contenziosotributario, #ricorso, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #mediazione, #negoziazioneassistita, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield Studio Graziotto

Codice Civile

Vigente al: 03-03-2019

Art. 768-bis -Nozione

E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Art. 768-ter - Forma

A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Art. 768-quater - Partecipazione

Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Art. 768-quinquies - Vizi del consenso

Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L'azione si prescrive nel termine di un anno.

Art. 768-sexies - Rapporti con i terzi

All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.

Art. 768-septies - Scioglimento

Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Art. 768-octies - Controversie

Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Permalink al Testo Integrale

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni

Vigente al: 03-03-2019

Art. 3 - Trasferimenti non soggetti all'imposta

1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità , nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.

3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.

4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Art. 58 - Disposizione nuova Disposizioni varie

1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari.

2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di enti di cui all'art. 31, comma 2, lettere g) e h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva.

3. Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all'art. 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'art. 45.

4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'art. 42, comma 1, lettere b) , d) e g).

5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.

Permalink al Testo Integrale

Assistenza su questo argomento

Serve assistenza su questo argomento?

Può essere utile sapere che ci occupiamo anche di tutte le questioni e problematiche legali collegate, tra cui:

  • assistenza in sede stragiudiziale
  • assistenza in sede giudiziale e di contenzioso
  • azioni e tutela a difesa, esecutive e cautelari
  • consulenza
  • due diligence legale
  • esecuzione anche all'estero
  • pareri e raccomandazioni
  • revisione/stesura dei testi
  • ricerche di giurisprudenza sull'argomento
  • riduzione dei rischi legali
  • supporto operativo legale

Qui sotto trovi tutti i riferimenti dello Studio per contattarci con la modalità preferita:

About us - Riferimenti completi del nostro Studio Legale
Scopri i Riferimenti completi del nostro Studio Legale
Indirizzo e riferimenti per il contatto

 

 

 

 

 

 

 

Logo Studio Graziotto
Studio Graziotto

Ufficio principale:
Via G. Matteotti, 194
18038 Sanremo IM
IT Italy
Si riceve solo su appuntamento
(recapiti e corrispondenti in varie città)

Riferimenti:
Tel: 0184 189 4317 - 0184 509631
Fax: 0184 509 510
SMS: 348 001 7380
Email: info@studiograziotto.com
Web: 

Richieste:
Appuntamenti: In videoconferenza (Skype®, ecc.)
" In Studio a Sanremo
" Telefonici
" Presso il Cliente
Consulenza: Richiedi una Consulenza
Preventivi: Chiedi un Preventivo gratuito
Contattaci: Compila il modulo

Prime informazioni e Tariffe:
Info e Tariffe: Informazioni di sintesi e tariffe
Assistenza giudiziale: D.M. Giustizia N. 55 2014 - Nuovi Parametri Forensi

Profilo del Titolare:
LinkedIn®: https://www.linkedin.com/in/fulviograziotto
Scheda di sintesi: Profilo professionale (sintetico)

 

Scopri l'Indirizzo del nostro Studio Legale sulla mappa
I nostri uffici principali in Sanremo (Imperia)

 

Scopri il QR Code con i dati completi del nostro Studio Legale
QR Code con i dati di contatto completi

Leggendo il QR Code con il cellulare è possibile salvare nella rubrica i dati di contatto e l'URL al profilo con i riferimenti completi:

 

Scopri le Coperture assicurative del nostro Studio Legale
Coperture assicurative

Polizza assicurativa # IFL0006526.026917 conforme al D.M. 22-9-2016 stipulata con AIG Europe Limited - Responsabilità civile professionale per i seguenti massimali (esclusi Canada e USA):

  • responsabilità civile professionale: massimale di € 3 milioni per sinistro e per periodo assicurativo