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I membri del CdA sono tenuti a svolgere la funzione di controllo anche se il Presidente ha una condotta egemone

I membri del CdA sono tenuti a svolgere la funzione di controllo anche se il Presidente ha una condotta egemone Il componente del Consiglio di Amministrazione ha sempre l'onere di svolgere la sua funzione di controllo sull'andamento della società, sollevando le opportune osservazioni, chiedendo i necessari chiarimenti, avendo cura di far inserire detti rilievi a verbale delle riunioni in relazione a decisioni che egli non ritiene in linea con la corretta gestione della società. Il componente del Consiglio di Amministrazione ha sempre l'onere, anche in presenza di condotta egemone del Presidente dell'organo, di svolgere la sua funzione di controllo sull'andamento della società, sollevando le opportune osservazioni, chiedendo i necessari chiarimenti, avendo cura di far inserire detti rilievi a verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali prende parte ed esprimendo - all'occorrenza- voto contrario o quantomeno formalizzando la propria astensione in relazione a decisioni che egli non ritiene in linea con la corretta gestione della società.

Il caso riguardava un componente del Consiglio di amministrazione di un'azienda di credito.

La Suprema Corte, nell'esaminare la questione, ha confermato la correttezza dellaCorte di Appello, la quale aveva rilevato che «il solo affermato ruolo egemone svolto dal Presidente del CdA nella gestione di C. non esonera i componenti dell'organo collegiale dalla loro responsabilità in relazione agli illeciti amministrativi commessi come affermato dalla giurisprudenza di legittimità», e richiama la sentenza della delle sezioni Unite n.20933/2009 che afferma: «In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società, chiamati a rispondere, ai sensi dell'art.190 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art.6 della legge 24 novembre 1981 n.689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto"(cfr. pag.10 del decreto).» Parole chiave: #societario, #amministratori, #responsabilità, #reatisocietari, #società, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #mediazione, #negoziazioneassistita, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield

Studio Graziotto

  1. Cass. 2737/2013
  2. Cass. SS.UU 20933/2009

Codice civile

Vigente al: 17-03-2019

Art. 2381 - Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

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