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Guidare con patente speciale un veicolo non adattato non è equiparabile alla guida senza patente

Guidare con patente speciale un veicolo non adattato non è equiparabile alla guida senza patente

Una compagnia assicurativa esercitava l'azione di rivalsa e chiamava in giudizio, per risarcimento del danno patito dai terzi trasportati, gli eredi del conducente morto nel sinistro, e la società (presumibilmente in qualità di proprietaria del veicolo).

Secondo la compagnia «La domanda si fondava sulla mancata operatività della garanzia assicurativa, poiché il conducente, portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente speciale, guidava, secondo la società attrice, un'autovettura priva degli adattamenti previsti obbligatoriamente a carico del conducente dalla patente stessa».

Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto, e nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda.

In primo grado il Tribunale condanna i convenuti a rimborsare oltre 400mila euro alla compagnia; in appello la decisione viene ribaltata, e la compagnia assicurativa viene condannata a pagare le spese dei due gradi di giudizio.

Infatti, la Corte d'appello ha ritenuto che «il Tribunale avesse erroneamente equiparato l'omesso adattamento tecnico della vettura alla mancata abilitazione alla guida del conducente, così considerando perfezionata la corrispondente condizione ostativa alla copertura assicurativa, di cui all'art. 2 delle condizioni generali del contratto».

La compagnia ricorre in Cassazione con un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 125, comma 2, nonché dell'art. 116, comma 5, cod. strada nel testo vigente all'epoca dei fatti, in relazione all'art. 18 della legge n. 990 del 1969, all'art. 1362 cod. civ. ed all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione.

Ma la Suprema corte di legittimità ritiene il ricorso infondato.

La Corte di Cassazione ribadisce che l'abilitazione alla guida è una valutazione astratta di idoneità, e nulla ha a che vedere con il concreto comportamento del conducente: per mancanza di abilitazione alla guida, deve intendersi l'assoluto difetto di patente, mentre l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni integra una mera illiceità alla guida.

Precisa ulteriormente che nel caso di clausole di dubbia interpretazione, debbano essere interpretate contro la compagnia in virtù della disposizione dell'art. 1370 codice civile.

Questa ultima disposizione, che non viene sicuramente evidenziata dalle compagnie assicurative, è troppo spesso ignorata dai legali che tutelano gli assicurati o i beneficiari della garanzia assicurativa: è bene tenerla a mente e ricordarla sia in sede di mediazione, che in occasione delle eventuali controversie, portandola opportunamente all'attenzione dell'organo giudicante.

Parole chiave: assicurazione RCA - patente speciale - risarcimento

Studio Graziotto

Codice Civile

Vigente al: 7-4-2016

Art. 1362 - Intenzione dei contraenti

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Art. 1370 - Interpretazione contro l'autore della clausola

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.


LEGGE 24 dicembre 1969, n. 990

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Vigente al: 7-4-2016

Art. 18

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

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