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La decadenza dall’azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto

La decadenza dall’azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto

Un progettista, a seguito dell'appello proposto da un condominio, veniva condannato a risarcire il condominio a causa della errata pendenza della rampa di accesso alle autorimesse.

Il progettista, che avrebbe potuto eccepire la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1669 codice civile se si fosse costituito nei termini (cosa non avvenuta), propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello.

La Cassazione rigetta il ricorso

Nel decidere sulla questione, la Cassazione conferma la correttezza del giudice di appello, che aveva ritenuto l'eccezione di decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1669 codice civile una eccezione in senso stretto, e quindi soggetta alle preclusioni che vigono nel processo ordinario di cognizione: le eccezioni non rilevabili d'ufficio devono essere proposte, a pena di decadenza, con la costituzione nei termini previsti dall'art. 166 codice di procedura civile.

Parole chiave: appalto - azione per rovina e difetti - decadenza - eccezione in senso stretto - preclusioni Studio Graziotto

Codice civile

Vigente al: 29-5-2016

CAPO VII - Dell'appalto

Art. 1669 - Rovina e difetti di cose immobili

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.


Codice di procedura civile

Vigente al: 29-5-2016

Art. 166 - Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

Art. 167 - Comparsa di risposta

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvede ai sensi dell'articolo 269.

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