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La Cassazione non può rilevare l'intervenuta prescrizione se il ricorso è inammissibile

La Cassazione non può rilevare l'intervenuta prescrizione se il ricorso è inammissibile

Un imputato a cui era contestato il reato di rapina pluriaggravata veniva condannato dal Tribunale.

Impugnata la decisione di primo grado, la Corte di Appello confermava la condanna, e l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi fondati su vizi di motivazione.

La seconda sezione penale della Cassazione, rilevato che prima della sentenza impugnata era maturata la prescrizione e che nulla aveva eccepito l'imputato in sede di appello, né dedotta tra i motivi di ricorso per cassazione, rimetteva la decisione alle Sezioni Unite penali, le quali affermano il principio di diritto illustrato oltre, e dichiarano il ricorso inammissibile.

La prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata per errore dal giudice può essere rilevata in sede di legittimità solo su specifica richiesta della parte.

Se invece viene dedotta anche come unico motivo di ricorso - nel ricorso per Cassazione - l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, ma non eccepita dalla parte nel giudizio di merito né rilevata d'ufficio dal giudice, in tal caso il ricorso stesso non può ritenersi ammissibile, e la prescrizione deve essere dichiarata in sede di legittimità.

Parole chiave: prescrizione - rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - esclusione Studio Graziotto

codice di procedura penale

Vigente al: 12-6-2016

Art. 129 - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

Art. 591 - Inammissibilità dell'impugnazione

1. L'impugnazione è inammissibile:

a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;

b) quando il provvedimento non è impugnabile;

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;

d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.

2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

Titolo III - RICORSO PER CASSAZIONE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 606 - Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

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