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Committente responsabile in solido anche verso i lavoratori del subfornitore e non solo del subappaltatore

Committente responsabile in solido anche verso i lavoratori del subfornitore e non solo del subappaltatore Il fenomeno dell'integrazione verticale tra imprese è riferibile a una molteplicità di figure negoziali da individuarsi caso per caso.

Per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi in relazione al periodo di esecuzione del contratto, il committente è responsabile in solido anche con il subfornitore, e non solo con il subappaltatore.

La ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto.

Non si giustifica una esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

Una società committente era stata condannata in primo grado al pagamento di retribuzioni noncorrisposte dall'impresa sua subfornitrice al lavoratori di quest'ultima.

La Corte di Appello, sollevava la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto Legislativo n. 276/2003, disposizione che prevede espressamente la responsabilità solidale del committente per i casi di appalto e subappalto, ma non per la subfornitura.

La Corte Costituzionale ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, e si pronuncia nel senso che il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore.

Il punto centrale della questione era la possibilità di interpretare il testo della disposizione, che nella sua formulazione letterale menziona solo l'appaltatore e il subappaltatore, estendendola anche al subfornitore.

La Corte Costituzionale ha preso atto del non univoco inquadramento della dottrina e della giurisprudenza del contratto di subfornitura, ma ha ritenuto che - in ognuno degli orientamenti - l'eccezionalità della responsabilità del committente rispetto alla ordinaria disciplina della responsabilità civile, viene meno se riferita all'ambito dei rapporti di subfornitura, che portano a un trattamento omogeneo in termini di lavoro indiretto, proprio perché la ratio del regime di responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento vadano a danno dei lavoratori. Parole chiave: #appalto, #committente, #lavoro, #responsabilitàsolidale, #subappalto, #subfornitura, , #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. 14431/2018
  2. Cass. 18186/2014
  3. Cass. 24906/2011, Sezioni Unite

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro

Vigente al: 13-05-2018

Art. 29 - Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. ... In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49. PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49.PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (29)

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

Art. 30 - Distacco

1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

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