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Risarcibile anche il danno da mobbing non continuativo ovvero straining

Risarcibile anche il danno da mobbing non continuativo ovvero straining Il datore di lavoro è tenuto ad evitare tali situazioni "stressogene" sul posto di lavoro, che incidano sul diritto alla salute anche in mancanza di un preciso intento persecutorio; e quindi a evitare che si manifestino azioni ostili, anche se numericamente limitate e in parte distanziate nel tempo, ma comunque tali da provocare una modificazione negativa, costante e permanente, della situazione lavorativa.

Un funzionario bancario ricorreva al Tribunale per veder accertato il diritto all'inquadramento nella categoria dirigenziale, e la sussistenza di un evento lesivo per la salute a causa dei comportamenti tenuti dalla banca resistente.

La Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza relativamente alle somme liquidate, che venivano ridotte.

La banca ricorre in Cassazione affidandosi a due motivi, in particolare contestando la configurabilità di un danno in re ipsa in caso di demansionamento e di mobbing, deducendo omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087, 2697 e 1226 cod. civ.

La fattispecie oggetto di decisione riguardava un caso di cd. "straining", cioè una «azione ostile o discriminatoria compiuta da un superiore nei confronti di un subalterno, per es. il demansionamento, l'isolamento o la sottrazione degli strumenti di lavoro, i cui effetti si prolungano nel tempo producendo stress e sofferenza psichica in chi la subisce»; si differenzia dal cd. «mobbing» per il modo in cui è perpetrata l’azione vessatoria: nel mobbing l’azione di molestia è caratterizzata da una serie di condotte ostili, continue e frequenti nel tempo, e il riscontro di un danno alla salute che possa essere messo in relazione all’azione persecutoria svolta sul posto di lavoro; nello «straining» le azioni ostili possono essere numericamente limitate e in parte distanziate nel tempo, ma comunque tali da provocare una modificazione negativa, costante e permanente, della situazione lavorativa.

In estrema sintesi, il datore di lavoro è tenuto ad evitare tali situazioni "stressogene" che incidono sul diritto alla salute, anche in mancanza di un preciso intento persecutorio. Parole chiave: #accertamento, #ricorso, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. SS.UU. 2611/2017
  2. Cass. 1628/2017
  3. Cass. 3291/2016
  4. Cass. 21544/2008
  5. Cass. 6572/2006

Codice Civile

Vigente al: 29-09-2018

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art. 2103 - Prestazione del lavoro

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purchè rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

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