Sul sito trovi molte informazioni, ma fai prima a contattarci: scoprirai in pochi minuti che possiamo essere lo studio legale giusto per le tue esigenze.
Dettagli/Details

Per l'obbligo di segnalazione perdite finanziarie da parte dell'intermediario Il valore di riferimento è mobile

Per l'obbligo di segnalazione perdite finanziarie da parte dell'intermediario Il valore di riferimento è mobile Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (nel tenore normativo applicabile, dopo il 2000, ratione temporis, l'obbligo dell'intermediario di segnalazione delle perdite - su operazioni in strumenti derivati e in warrant - che abbia subito l'investitore nella misura non inferiore al 50% del capitale di riferimento, scatta in rapporto al valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni, valore che - pur essendo originariamente determinato per contratto - subisce variazioni sia in occasione della comunicazione all'investitore di una precedente perdita e sia in caso di versamenti o prelievi; il nuovo valore è vincolante per l'investitore solo ove sia stato tempestivamente comunicato dall'intermediario, applicandosi - in mancanza di comunicazione della variazione della misura del capitale di riferimento - quello originariamente determinato o, in caso di ripetute variazioni quello comunicato per ultimo.

Il caso riguardava un giudizio con domande di accertamento della responsabilità della banca per la gestione di due rapporti relativi alla negoziazione di titoli collegati all'apertura di conti correnti per l'effettuazione di operazioni in strumenti derivati, warrant e covered warrant, stipulati nel 2002.

Veniva contestata l'omessa comunicazione - sulla base del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, nella specie applicabile - di perdite rilevanti relative all'andamento degli strumenti finanziari da parte della Banca, con condanna di quest'ultima alla ripetizione di tutte le somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni.

Il Collegio esamina il secondo motivo di ricorso, col quale si affermava che «avrebbe errato il giudice di merito il quale, dopo aver correttamente premesso il contenuto dell'obbligo dell'intermediario [che era quello di dare pronto avviso all'investitore in caso di riduzione in misura pari o superiore al 50°/o del capitale di riferimento (pacificamente indicato in 1,00€ e in 15.000,00 € per i già menzionati due contratti)], di non aver correttamente applicato quella regola nel convincimento, sbagliato, che l'obbligo giuridico di segnalazione delle perdite sarebbe scattato solo dopo che queste avevano eroso tutte le disponibilità esistenti sul conto corrente ed inciso (nella misura di almeno il 50°/o) la soglia rispettivamente di 1,00 € e di 15.000,00 €, per i due conti già menzionati».

L'art. 28, comma 3, del Reg. Consob n. 11522 del 1998 stabiliva che «3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50°/o del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito».

Per il Collegio, «l'obbligo informativo dell'intermediario è ampio e mobile, ossia esso si concretizza con riferimento non solo al capitale iniziale, ma - come appare dalla dizione della riportata prescrizione (per quanto non del tutto chiara) - anche con riguardo alle perdite effettive o potenziali, già subite, e con riferimento a quelle calcolate in rapporto ai versamenti o prelievi dell'investitore».

La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto e accolto il motivo di ricorso. Parole chiave: #crediti, #cessionecrediti, #civile, #contenziosocivile, #controversiecivili, #risarcimentodanni, #contrattuale, #contratto, #adempimento, #condizione, #danno, #disdetta, #inadempimento, #recesso, #responsabilità, #risarcimento, #risoluzione, #termine, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #mediazione, #negoziazioneassistita, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield Studio Graziotto

Assistenza su questo argomento

Serve assistenza su questo argomento?

Può essere utile sapere che ci occupiamo anche di tutte le questioni e problematiche legali collegate, tra cui:

  • assistenza in sede stragiudiziale
  • assistenza in sede giudiziale e di contenzioso
  • azioni e tutela a difesa, esecutive e cautelari
  • consulenza
  • due diligence legale
  • esecuzione anche all'estero
  • pareri e raccomandazioni
  • revisione/stesura dei testi
  • ricerche di giurisprudenza sull'argomento
  • riduzione dei rischi legali
  • supporto operativo legale

Qui sotto trovi tutti i riferimenti dello Studio per contattarci con la modalità preferita:

About us - Riferimenti completi del nostro Studio Legale
Scopri i Riferimenti completi del nostro Studio Legale
Indirizzo e riferimenti per il contatto

 

 

 

 

 

 

 

Logo Studio Graziotto
Studio Graziotto

Ufficio principale:
Via G. Matteotti, 194
18038 Sanremo IM
IT Italy
Si riceve solo su appuntamento
(recapiti e corrispondenti in varie città)

Riferimenti:
Tel: 0184 189 4317 - 0184 509631
Fax: 0184 509 510
SMS: 348 001 7380
Email: info@studiograziotto.com
Web: 

Richieste:
Appuntamenti: In videoconferenza (Skype®, ecc.)
" In Studio a Sanremo
" Telefonici
" Presso il Cliente
Consulenza: Richiedi una Consulenza
Preventivi: Chiedi un Preventivo gratuito
Contattaci: Compila il modulo

Prime informazioni e Tariffe:
Info e Tariffe: Informazioni di sintesi e tariffe
Assistenza giudiziale: D.M. Giustizia N. 55 2014 - Nuovi Parametri Forensi

Profilo del Titolare:
LinkedIn®: https://www.linkedin.com/in/fulviograziotto
Scheda di sintesi: Profilo professionale (sintetico)

 

Scopri l'Indirizzo del nostro Studio Legale sulla mappa
I nostri uffici principali in Sanremo (Imperia)

 

Scopri il QR Code con i dati completi del nostro Studio Legale
QR Code con i dati di contatto completi

Leggendo il QR Code con il cellulare è possibile salvare nella rubrica i dati di contatto e l'URL al profilo con i riferimenti completi:

 

Scopri le Coperture assicurative del nostro Studio Legale
Coperture assicurative

Polizza assicurativa # IFL0006526.026917 conforme al D.M. 22-9-2016 stipulata con AIG Europe Limited - Responsabilità civile professionale per i seguenti massimali (esclusi Canada e USA):

  • responsabilità civile professionale: massimale di € 3 milioni per sinistro e per periodo assicurativo