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Nelle successioni è possibile la divisione unica anche con pluralità di patrimoni ereditari

Nelle successioni è possibile la divisione unica anche con pluralità di patrimoni ereditari L'autonomia delle singole masse non impedisce alle parti di definire consensualmente ogni rapporto nascente da eredità distinte mediante una regolazione unitaria: la configurabilità di divisioni distinte in presenza di una pluralità di patrimoni ereditari è principio derogabile su accordo delle parti sia nella divisione giudiziale che in quella consensuale.

In caso di transazione divisoria, la sussistenza del requisito delle reciproche concessioni può essere scrutinata alla luce dell'intero contenuto dell'accordo, non ostandovi l'autonomia delle singole divisioni derivante dalla pluralità delle masse cadute in comunione. La configurabilità di divisioni distinte in presenza di una pluralità di patrimoni ereditari è principio derogabile su accordo delle parti sia nella divisione giudiziale che in quella consensuale e - quindi - l'autonomia delle singole masse non impedisce, di per sé, alla parti di definire consensualmente ogni rapporto nascente da eredità distinte mediante una regolazione unitaria.

In caso di transazione divisoria, la sussistenza del requisito delle reciproche concessioni può essere scrutinata alla luce dell'intero contenuto dell'accordo, non ostandovi l'autonomia delle singole divisioni derivante dalla pluralità delle masse cadute in comunione. La Corte d'appello in parziale accoglimento dell'impugnazione e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità parziale dell'atto di transazione nella parte in cui i contraenti avevano regolato la divisione dell'eredità di uno dei defunti, poiché nulla le era stato riconosciuto relativamente a tale successione.

La Corte distrettuale ha ritenuto che il rogito impugnato avesse un contenuto complesso, poiché, oltre ad una divisione transattiva - pienamente valida - relativa alla successione del papà, contemplava una transazione divisoria relativamente all'eredità del nonno, nulla per difetto di causa.

Quanto alla successione del nonno, la Corte ha ritenuto mancante il requisito della reciprocità delle concessioni, poiché la coerede nulla aveva ottenuto dall'eredità del nonno, avendo i contraenti operato l'integrale stralcio della quota spettante alla coerede, senza alcuna indicazione dei beni facenti parte del patrimonio da dividere e senza il necessario apporzionamento proporzionale dei beni.

Gli altri coeredi ricorrono in Cassazione, che accoglie il ricorso.

Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la erronea declaratoria di nullità parziale del contratto, non considerando che, pur dovendosi dividere patrimoni ereditari distinti, non era precluso alle parti unificare le due masse in una regolazione unitaria, attribuendo a taluno dei coeredi solo beni facenti parte di una di esse, con rinuncia ai diritti sull'altro compendio da dividere.

In particolare, la convenzione conteneva la rinuncia parziale della coerede ai diritti che le spettavano sull'unitario asse ereditario, costituito dai beni provenienti da entrambe le successioni, e ciò era sufficiente per ritenere sussistente il requisito delle reciproche concessioni, data la stretta correlazione tra i beni ricevuti dalla successione del padre e la rinuncia ai diritti sull'eredità del nonno.

La Suprema Corte ritiene il motivo fondato: la Corte di merito, nell'interpretare il contenuto del rogito con cui le parti avevano definito i reciproci diritti successori, ha ritenuto che l'accordo avesse tutti i requisiti di una valida divisione transattiva riguardo all'eredità paterna e che costituisse invece una transazione divisoria riguardo all'eredità del nonno, nulla per difetto di causa poiché la resistente non aveva ottenuto alcunché dalla divisione dell'asse del nonno paterno, essendo il contratto era privo del necessario "apporzionamento proporzionale" dei cespiti da dividere.

Secondo la sentenza impugnata, il requisito delle reciproche concessioni non poteva apprezzarsi con riferimento ai beni del compendio paterno, poiché quest'ultimo era stata oggetto della distinta divisione transattiva.

Nello specifico, occorreva quindi considerare che, come evidenziato dai ricorrenti, la coerede, sottoscrivendo il contratto, aveva espressamente rinunciato a qualsiasi diritto sulla successione del nonno e si era dichiarata pienamente soddisfatta dall'attribuzione di quattro immobili rientranti nell'eredità del padre. L'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata consiste quindi nell'aver scisso ed isolato le singole pattuizioni, senza tener conto del possibile collegamento tra i vantaggi ottenuti dalla resistente e la rinuncia ai diritti sul compendio ereditario del nonno. Parole chiave: #civile, #contenziosocivile, #controversiecivili, #divisioneereditaria, #eredità, #successioni, #contenziosoereditario, #eredi, #eredità, #successione, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #mediazione, #negoziazioneassistita, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield Studio Graziotto

  1. Cass. 13399/2005
  2. Cass. 5387/1999

Codice Civile

Vigente al: 31-08-2019

LIBRO II - TITOLO IV - DELLA DIVISIONE

CAPO I - Disposizioni generali

  Art. 713 - Facoltà di domandare la divisione

I coeredi possono sempre domandare la divisione.

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.

Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

Art. 714 - Godimento separato di parte dei beni

Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.

Art. 715 - Casi d'impedimento alla divisione

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazionedi colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, nè può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.

L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.

La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.

Art. 716 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151   Art. 717 - Sospensione della divisione per ordine del giudice

L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

Art. 718 - Diritto ai beni in natura

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 719 - Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.

Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

Art. 720 - Immobili non divisibili

Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.

Art. 721 - Vendita degli immobili

I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Art. 722 - Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.

Art. 723 - Resa dei conti

Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

Art. 724 - Collazione e imputazione

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Art. 725 - Prelevamenti

Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Art. 726 - Stima e formazione delle parti

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

Art. 727 - Norme per la formazione delle porzioni

Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota.

Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.

Art. 728 - Conguagli in danaro

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.

Art. 729 - Assegnazione o attribuzione delle porzioni

L'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.

Art. 730 - Deferimento delle operazioni a un notaio

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal trbunale del luogo dell'aperta successione.

Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.

  Art. 731 - Suddivisioni tra stirpi

Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

Art. 732 - Diritto di prelazione

Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.

Art. 733 - Norme date dal testatore per la divisione

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

Art. 734 - Divisione fatta dal testatore

Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

Art. 735 - Preterizione di eredi e lesione di legittima

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla.

Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi.

Art. 736 - Consegna dei documenti

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal tribunale del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.

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