Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
In tema di accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, l'Amministrazione Finanziaria ha spesso utilizzato la possibilità di prolungare i termini per l'accertamento sulla base della asserita sussistenza di violazioni penali.
Gli artt. 43 del D.P.R. 600/1972 (accertamento ai fini delle imposte dirette) e 57 del D.P.R. 633/1973 (accertamento ai fini IVA) prevedevano, infatti, la possibilità di raddoppiare i termini per l'accertamento in presenza di reati.
La nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 128/2015, in vigore dal 2/9/2015 con alcune eccezioni per il periodo transitorio, richiede invece che il maggior tempo a disposizione dell'Ufficio per effettuare l'accertamento operi solo in presenza di comunicazione della violazione penale all'Autorità Giudiziaria entro gli ordinari termini di decadenza per il periodo oggetto di accertamento: il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del quinto anno in caso di omessa dichiarazione.
Il contribuente potrà eccepire la mancanza di denuncia dei reati asseritamente a lui attribuibili, specialmente nel caso in cui l'Ufficio non abbia allegato gli estremi della notizia di reato agli atti notificati al contribuente.
Sotto il profilo pratico, quando l'accertamento è notificato oltre gli ordinari termini di decadenza in virtù di questa deroga, è bene che il contribuente utilizzi sempre la possibilità di chiedere al giudice tributario adito un esame sul possibile utilizzo della notizia di reato a soli fini strumentali per raddoppiare i termini, argomentandone però anche le ragioni.
Qui di seguito le disposizioni richiamate:
DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128 Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Vigente al: 20-11-2015
Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO
Art. 2 - Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento
1. All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».
2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».
3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
4. Ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.
[omissis]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
Art. 43 - Termine per l'accertamento
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (104) (112) (134)
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Vigente al: 20-11-2016
Art. 57 - Termine per gli accertamenti
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. |