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Autoriciclaggio anche se reato presupposto è commesso prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 648ter1 c.p

Autoriciclaggio anche se reato presupposto è commesso prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 648ter1 c.p

In data 8/7/2015 un soggetto veniva pedinato fino a Milano dalla polizia giudiziaria dopo essere entrato dalla Svizzera attraverso il valico di Ponte Chiasso.

Dopo essere stato bloccato e ispezionato, veniva trovato con 240mila euro in contanti; nella sua residenza venivano sequestrati altri beni e denaro.

Sulla base delle ingenti somme sequestrate non coerenti con i redditi, e delle modalità del trasferimento del denaro dalla Svizzera, (non solo già rischiose di per sé, ma nell'auto veniva anche scoperto un doppio fondo), veniva disposto il sequestro e ipotizzato il reato di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648ter1 del codice penale, introdotto dalla Legge n. 186/2014.

Il Tribunale del Riesame di Como confermava il parziale sequestro dei beni.

Nel caso oggetto di decisione, il reato-base ipotizzato quale presupposto dell'autoriciclaggio è quello di dichiarazione infedele (previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 74/2000).

Per i soggetti che si sono avvalsi della possibilità di "scudare" le somme detenute all'estero ricorrendo alla procedura di "voluntary disclosure", per espressa previsione viene esclusa la configurabilità del reato di autoriciclaggio per il reato presupposto di cui all'art. 4 Decreto Legislativo n. 74/2000 di dichiarazione infedele.

Parole chiave: autoriciclaggio

Studio Graziotto

Codice Penale

Art. 648-ter.1 - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.


DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 2-3-2016

Art. 4 - Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

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