Costituzione
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla  legge,  senza  distinzione  di  sesso,  di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E'  compito  della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di ordine economico   e   sociale,  che,  limitando  di  fatto  la  libertà  e l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno sviluppo della persona  umana  e  l'effettiva  partecipazione  di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 24.
Tutti  possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La  difesa  e'  diritto  inviolabile  in  ogni  stato  e  grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La  legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274
Disposizioni  sulla  competenza penale del giudice di pace
Vigente al: 6-4-2016 
Art. 2 - Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace
 1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative:
 a) all'incidente probatorio;
 b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
 c) alle misure cautelari personali;
 d) alla proroga del termine per le indagini;
 e) all'udienza preliminare;
 f) al giudizio abbreviato;
 g) all'applicazione della pena su richiesta;
 h) al giudizio direttissimo;
 i) al giudizio immediato;
 l) al decreto penale di condanna.
 2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.