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La donazione del bene non ancora diviso tra i coeredi è nulla se l'altruità non è dichiarata nell'atto

La donazione del bene non ancora diviso tra i coeredi è nulla se l'altruità non è dichiarata nell'atto

Il caso riguardava una divisione in conseguenza di una successione ereditaria, nell'ambito della quale tre sorelle aderivano alla domanda di divisione chiedendo, che tra i beni da dividere, fossero inclusi anche quelli oggetto di una precedente donazione: le sorelle, deducevano la nullità per inesistenza dei beni donati nella sfera giuridica del donante, in quanto solo comproprietario pro indiviso di una quota ideale.

Il Tribunale adito dichiarava aperta la successione legittima con sentenza non definitiva, e la nullità dell'atto di donazione, e i donatari impugnavano la decisione, che veniva però confermata dalla Corte d'Appello che rigettava il gravame.

La questione finisce in Cassazione, e la Seconda Sezione rimette gli atti al Presidente per l'eventuale assegnazione, alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno risolto il contrasto giurisprudenziale circa la sorte della donazione di cosa altrui, che per contrasto nelle decisioni delle singole Sezioni Civili aveva in parte ritenuto che la conseguenza fosse la nullità, e in parte semplicemente la inefficacia della donazione.

Le Sezioni Unite, richiamando gli artt. 1418 e 1325 del codice civile, ritengono che la donazione di un bene altrui, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale altruità, deve ritenersi nulla per difetto di causa.

Parole chiave: donazione - bene altrui - mancata dichiarazione nell'atto - conseguenze - nullità

Studio Graziotto

Codice Civile

Vigente al: 10-5-2016

Art. 757 - Diritto dell'erede sulla propria quota

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Art. 771- Donazione di beni futuri

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sè, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.

Art. 1325 - Indicazione dei requisiti

I requisiti del contratto sono:

1) l'accordo delle parti;

2) la causa;

3) l'oggetto;

4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Art. 1418 - Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 1419 - Nullità parziale

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

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