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Nel procedimento di risarcimento per irragonevole durata del processo è legittimato solo il condominio

Nel procedimento di risarcimento per irragonevole durata del processo è legittimato solo il condominio

Con separati ricorsi, alcuni condomini chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia per la irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel 1989 e definito in primo grado nel 2009, confermato in appello nel 2012.

Il consigliere delegato rigettava la domanda ritenendo che fosse legittimato solo il condominio, e i ricorrenti proponevano distinti ricorsi in opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della Legge 89/2001, rigettati dalla Corte di Appello, successivamente seguiti da ricorso in Cassazione basato su due motivi.

Il recente principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 19663/2014 tende a delimitare la legittimazione attiva al solo condominio, nella persona dell'amministratore, nei procedimenti tesi alla condanna per violazione del termine ragionevole del processo che sono stati promossi originariamente dal condominio senza la partecipazione dei singoli condomini.

In sintesi, se il procedimento è iniziato solo dal condominio, i singoli condomini non possono essere parti legittimate nei gradi di giudizio successivi.

Parole chiave: azione per risarcimento da irragionevole durata del processo - condominio - legittimazione Studio Graziotto

LEGGE 24 marzo 2001, n. 89

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

Vigente al: 21-5-2016

Art. 5-ter - Opposizione

1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.

5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.


Codice civile

Vigente al: 21-5-2016

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

Art. 12 - Interpretazione della legge

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

...

CAPO II - Del condominio negli edifici

Art. 1117 - Parti comuni dell'edificio

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Art. 1131 - Rappresentanza

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

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