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Titolo esecutivo europeo valido anche se la sentenza è resa in contumacia

Titolo esecutivo europeo valido anche se la sentenza è resa in contumacia

Una società italiana, dopo ave ottenuto la condanna con sentenza divenuta definitiva emessa in contumacia nei confronti di una società inglese, chiedeva la certificazione della pronuncia quale titolo esecutivo europeo ai sensi del Reg. UE n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

Il Tribunale di Bologna sollevava davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale se la condanna pronunciata in contumacia del debitore abbia la natura di credito non contestato, onde procedere alla certificazione richiesta dalla società creditrice.

La Corte di Giustizia dichiara che la natura di credito non contestato deve essere determinata in modo autonomo, sulla base del solo regolamento n. 805/2004, senza far ricorso a fonti interne del singolo Stato membro.

Come emerge dalla decisione, la questione va risolta alla luce del rinvio o meno da parte del Regolamento alla normativa interna degli Stati membri, che nel caso di specie non sussiste: in tal caso, le condizioni per affermare che la sentenza emessa in contumacia sia equiparata a un credito non contestato vanno determinate in modo autonomo e sulla base del solo Regolamento, senza prendere in esame le fonti degli Stati membri.

E per quanto riguarda il caso del titolo esecutivo europeo, il regolamento dispone espressamente che un credito si considera non contestato se «il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d’origine» (art. 3 del Regolamento).

Parole chiave: crediti non contestati - condanna in contumacia - titolo esecutivo europeo - certificazione Studio Graziotto

REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

Articolo 3 - Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo

1. Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera «non contestato» se:

a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o

b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine,

o

d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico;

2. Il presente regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.

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