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Sul risarcimento per illegittima iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia decide il giudice ordinario

Sul risarcimento per illegittima iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia decide il giudice ordinario

Un contribuente si era visto iscrivere illegittimamente un'ipoteca da parte di Equitalia in conseguenza di un errore da parte di quest'ultima.

Il contribuente conveniva in giudizio l'agente della riscossione, chiedendo la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e la declaratoria di illegittimità, oltre alla condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, e il contribuente impugnava detta decisione; la Corte di Appello dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti davanti al Tribunale.

Equitalia proponeva ricorso per cassazione rilevando la giurisdizione del giudice tributario; le sezioni Unite della Cassazione dichiarano la giurisdizione del giudice tributario per la domanda di cancellazione dell'ipoteca, e la giurisdizione del giudice ordinario per il risarcimento dei danni.

Per le Sezioni Unite della Cassazione, nei casi in cui l'ipoteca sia stata iscritta in relazione a ruoli che concernono tributi, per la condanna alla sua cancellazione sussiste la giurisdizione del giudice tributario anche se il vincolo ipotecario è sorto per errore nei confronti di beni non appartenenti al contribuente.

Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento dei danni subiti a seguito della illegittima iscrizione di ipoteca: in questo caso, si tratta di una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario.

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Studio Graziotto

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo

Vigente al: 14-1-2017

Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie ... attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

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