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Va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente al quale la motivazione dell'accertamento fa rinvio

Va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente al quale la motivazione dell'accertamento fa rinvio

Un contribuente impugnava, con ricorsi distinti, tre avvisi di accertamento relativi a maggiori redditi accertati per tre anni di imposta.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava, dopo averli riuniti, i tre ricorsi, e a seguito di appello la Commissione Tributaria Regionale riformava la pronuncia di primo grado, annullando gli accertamenti.

Il giudice di appello rilevava che l'Agenzia delle Entrate non aveva osservato l'art. 7 del D. Lgs. n. 212/2000 ("Statuto del Contribuente") nella parte in cui si prevede che se la motivazione di un atto rinvia ad un altro, quest'ultimo deve essere allegato: dagli atti, non risultava infatti alcun PVC allegato.

L'Ufficio ricorre per Cassazione, che rigetta il ricorso.

La Cassazione ribadisce l'illegittimità degli atti di accertamento fondati anche sulle risultanze di verifiche svolte nei confronti di terzi se la motivazione dell'accertamento fa riferimento ad un altro atto, ma questo non viene allegato né è conosciuto dal contribuente.

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Studio Graziotto

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Vigente al: 28-1-2017

Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

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