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La cessione di ramo d'azienda non sempre è un trasferimento a fini del rapporto di lavoro

La cessione di ramo d'azienda non sempre è un trasferimento a fini del rapporto di lavoro

Una società di telecomunicazioni cedeva un call center, qualificando l'operazione quale cessione di ramo d'azienda agli effetti dell'art. 2112 codice civile.

I lavoratori trasferiti alla società cessionaria (poi fallita) ricorrevano al Tribunale contestando che l'operazione fosse un trasferimento di ramo d'azienda, e la Corte di Appello confermava la pronuncia del Tribunale.

I lavoratori ricorrono per cassazione, che accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello, in diversa composizione, per il riesame della controversia.

La Cassazione ha ritenuto che nel caso di specie non si fosse in presenza di una cessione di un ramo d'azienda "leggero", perché i lavoratori ricompresi nella cessione non costituivano un gruppo professionalmente coeso e avente precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione: non poteva essere individuata una struttura funzionalmente idonea e unitaria; né era dotata di autonomia operativa, visto che tutte le procedure erano determinate a livello centrale.

Da ultimo, ed è il punto tranciante, la struttura produttiva oggetto di cessione era stata creata appositamente per il trasferimento, e così identificata dalle parti nell'atto di trasferimento, rimanendo comunque sotto il controllo della società cedente la quale era rimasta proprietaria esclusiva anche del software utilizzato dalla cessionaria.

In breve, il Collegio ha ritenuto che l'operazione in questione fosse una mera esternalizzazione di reparti o uffici, di articolazioni non autonome, e i rapporti di lavoro non fossero inerenti a un ramo d'azienda già costituito.

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Studio Graziotto
  1. Cass. 10542/2016, Sez. Lavoro
  2. Cass. 21697/2009
  3. Cass. 21481/2009
  4. Cass. 20422/2012

Codice civile

Vigente al: 18-2-2017

Art. 2112 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

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