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La difesa in giudizio delle delibere impugnate rientra nelle attribuzioni dell'amministratore

La difesa in giudizio delle delibere impugnate rientra nelle attribuzioni dell'amministratore

Rientra nelle attribuzioni dell'amministratore la difesa in giudizio delle delibere impugnate indipendentemente dal loro oggetto.

se non è stata l'assemblea a deliberare la lite ai sensi dell'art. 1132 c.c., il condomino dissenziente soggiace alla regola maggioritaria e, in tal caso, può solo ricorrere all'assemblea contro i provvedimenti dell'amministratore o al giudice contro la successiva delibera dell'assemblea.

Il Tribunale annullava una delibera condominiale condannando il condominio alle spese di giudizio.

In virtù del vincolo di solidarietà passiva, un condomino aveva anticipato anche la quota di altra condomina, verso la quale aveva in seguito attivato azione di regresso.

Quest'ultima adiva il Giudice di Pace per condannare l'amministratore del condominio al risarcimento dei danni, per non aver provveduto a convocare ritualmente l'assemblea e per non aver comunicato la pendenza della lite.

Il Giudice di Pace condannava l'amministratore, il quale appellava la decisione, riformata dal Tribunale.

La condomina ricorre per la cassazione della decisione di appello, ma la Suprema Corte rigetta il ricorso.

La Cassazione ha ribadito la natura collettiva del mandato attribuito direttamente dalla legge all'amministratore, con il corollario che nei casi in cui il condominio sia parte in giudizio senza delibera dell'assemblea, il condomino dissenziente non può invocare l'operatività dell'art. 1132 codice civile per sottrarsi alle conseguenze della lite.

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Studio Graziotto
  1. Cass. 9432/2012
  2. Cass. 24153/2010

Codice Civile

Vigente al: 10-06-2017

Art. 1131 - Rappresentanza

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 1132 - Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

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