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Anche l'amministratore di fatto può concorrere nel reato di infedele dichiarazione

Anche l'amministratore di fatto può concorrere nel reato di infedele dichiarazione

L'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale.

Il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 è configurabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto, in quanto egli va equiparato a quello di diritto.

Il padre della titolare di una ditta individuale veniva condannato per il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000.

Proposto appello, la decisione veniva confermata, con conseguente proposizione del ricorso in cassazione.

L'unico motivo di ricorso era fondato sulla erronea applicazione della legge e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, ritenuto inammissibile perchè il motivo di censura è mnaifestamente infondato.

La pronuncia della Cassazione esprime concetti condivisibili in ambito societario, ma il caso di specie era relativo a una ditta individuale formalmente intestata alla figlia dell'imputato: il richiamo operato dalla Suprema Corte all'art. 2639 c.c. (rubricato "Estensione delle qualifiche soggettive") sembra fuori luogo, essendo l'art. 2639 inserito - sotto il profilo sistematico - nel Titolo IX (Disposizioni penali in materia di società e consorzi), Capo IV (Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali).

Vale a dire che una tale estensione è consentita dalla legge solo per gli organi societari, caso che qui non ricorre: l'estensione potrebbe essere operata nel caso sia ravvisabile una società di fatto (in questo caso tra la figlia e il padre), ma è un automatismo non proprio scontato sotto il profilo penale e, anzi, l'accertamento dei fatti avrebbe dato conto che l'"amministratore di fatto" sarebbe stato proprio il ricorrente, chiamato quale correo proprio sulla base delle dichiarazioni della figlia.

Parole chiave: #amministratoredifatto, #concorso, #dichiarazionetributaria, #dichiarazioneinfedele, #fulviograziotto, #scudolegale

Studio Graziotto
  1. Cass. 43300/2005
  2. Cass. 35346/2013
  3. Cass. 38780/2015
  4. Cass. 24650/2015

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 11-10-2017

Titolo II DELITTI

Capo I Delitti in materia di dichiarazione

Art. 4 - Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

  • --------------
AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".  

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