- Cass. 16963/2014
- Cass. 26690/2006
Codice Civile
Vigente al: 09-01-2018
Art. 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta
 Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
 Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
 Art. 1491 - Esclusione della garanzia
 Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
 Art. 1492 - Effetti della garanzia
 Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
 La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
 Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
 Art. 1493 - Effetti della risoluzione del contratto
 In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
 Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
 Art. 1494 - Risarcimento del danno
 In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
 Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
 Art. 1495 - Termini e condizioni per l'azione
 Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
 La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
 L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.