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In tema di cessione di partecipazioni sociali la clausola di indemnity è soggetta a prescrizione decennale

In tema di cessione di partecipazioni sociali la clausola di indemnity è soggetta a prescrizione decennale

La cd. "clausola di indemnity" ha un oggetto diverso dalla garanzia di cui agli artt. 1490 e ss. codice civile, ed è quindi soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale. Nella cessione di quote sociali, oggetto della vendita sono le partecipazioni sociali e non i beni costituenti il patrimonio sociale; le cd. "legal warranties" volte a garantire l'esito economico dell'operazione, hanno oggetto diverso dalla garanzia di cui agli artt. 1490 e ss. codice civile.

La pronuncia ribadisce il principio oramai consolidato che "neella ipotesi di cessione di quote di società, oggetto della vendita sono le partecipazioni sociali e non i beni costituenti il patrimonio sociale".

Nel caso di specie, erano previste delle garanzie specifiche (legal warranties) finalizzate a garantire l'esito economico dell'operazione: il Tribunale ha chiarito che tali garanzie hanno un oggetto diverso dalla garanzia di cui agli artt. 1490 e ss. del c.c., che prevede un termine di decadenza di 8 gg. e un termine di prescrizione di un anno dalla consegna per esercitare l'azione a tutela.

Per tali garanzie, è quindi applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale. Parole chiave: #cessionequotesociali, #clausoladiindemnity, #garanzie, #legalwarranties, #quotesocietarie, #partecipazionisocietarie, #società, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. 16963/2014
  2. Cass. 26690/2006

Codice Civile

Vigente al: 09-01-2018

Art. 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Art. 1491 - Esclusione della garanzia

Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492 - Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1493 - Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Art. 1494 - Risarcimento del danno

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1495 - Termini e condizioni per l'azione

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

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