Quando lo Stato non ha attuato correttamente o non recepito nei termini una direttiva, se ha demandato a organismi di dirito privato la cura di compiti di interesse pubblico non può trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell'Unione.
In tal caso, le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto possono essere fatte valere anche nei confronti degli organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato.
Le disposizioni di una direttiva - non attuata correttamente o non recepita nei termini - idonee a produrre un effetto diretto possono essere fatte valere anche nei confronti degli organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato, il quale non può trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell'Unione.
Il caso riguardava una richiesta di risarcimento danni fisici subiti da una signora irlandese a causa di un incidente stradale, proposta nei confronti dello Stao irlandese e del'istituto degli assicuratori per i veicoli irlandese.
La Corte di Giustizia ha ricordato che sebbene una direttiva non possa - di per sé - creare obblighi in capo a un singolo e non possa essere invocata in quanto tale nei suoi confronti, quando gli amministrati sono in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale esso agisce, proprio per evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell'Unione.
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Studio Graziotto
- Corte di Giustizia Europea, C-152/84
- Corte di Giustizia Europea, C-188/89
- Corte di Giustizia Europea, C-343/98
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
Vigente al: 21-02-2018
Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE)
Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.