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Costi del personale per incentivazione all'esodo certi e deducibili solo con l'accordo col singolo lavoratore

Costi del personale per incentivazione all'esodo certi e deducibili solo con l'accordo col singolo lavoratore Il costo per l'anticipata cessazione del rapporto di lavoro nei casi di incentivazione all'esodo diviene certo (e quindi deducibile secondo il principio di competenza) non quando viene siglato l'accordo generale con le organizzazioni sindacali, ma quando il singolo lavoratore sottoscrive con l'azienda l'accordo personale per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, corrispondente all'anno di erogazione dell'incentivo all'esodo. Il costo per incentivazione all'esodo diviene certo (e quindi deducibile secondo il principio di competenza) non quando viene siglato l'accordo generale con le organizzazioni sindacali, ma quando il singolo lavoratore sottoscrive con l'azienda l'accordo personale per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, corrispondente all'anno di erogazione dell'incentivo all'esodo.

La Suprema Corte ha ritenuto corretta la ripresa a tassazione, operata all'Ufficio, dei costi che l'azienda aveva imputato per competenza all'esercizio in cui fu siglato l'accordo con le organizzazioni sindacali per l'anticipata cessazione dei rapporti di lavoro, cui seguirono, nell'esercizio successivo, i singoli accordi (e il pagamento delle somme).

Nell'affrontare le questioni oggetto di ricorso, la Cassazione si è anche pronunciata sull'altro motivo di appello incidentale della società, col quale sosteneva l'illegittimità della sentenza che ha respinto il motivo relativo alla nullità/illegittimità degli avvisi di accertamento, in quanto emessi a conclusione di una verifica illegittimamente protrattasi oltre il limite temporale previsto dall'art.12 quinto comma legge 27 luglio 2000 n.212. Il Collegio, richiamandosi a precedenti pronunce, ha ritenuto il motivo infondato: in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, perché nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore. (Sez. 5, Sentenza n. 7584 del 15/04/2015) Parole chiave: #accertamento, #costideducibili, #costidelpersonale, #incentivoall'esodo,, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. 7584/2015

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Vigente al: 20-05-2018

Art. 12 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. 6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

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