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L'inventario notarile dell'asse ereditario ha valore di prova sulla consistenza effettiva

L'inventario notarile dell'asse ereditario ha valore di prova sulla consistenza effettiva L'inventario redatto dal Notaio nella sua qualità di pubblico ufficiale è idoneo ad attestare l'effettiva consistenza patrimoniale del de cuius, e non è degradabile a mero atto riproduttivo delle dichiarazioni degli eredi perché scaturisce tanto dalla completezza delle dichiarazioni rese dagli stessi, quanto dalla pubblica attestazione effettuata dal Notaio.

In una successione, la massa - formata da numerosi immobili e dalla quota di un'impresa - era stata detenuta, senza rendere il conto dell'amministrazione, da uno solo degli eredi legittimi.

Uno degli eredi proponeva domanda al Tribunale, con la quale chiedeva lo scioglimento della comunione e la resa dei conti tra gli eredi.

Il tribunale dichiarava come era composta la massa, e respingeva le altre domande delle parti, ordinando inoltre la cancellazione della trascrizione della domanda di scioglimento della comunione.

In sede di appello, ed esperito supplemento di consulenza tencina d'ufficio, la Corte territoriale riformava parzialmente la sentenza del Tribunale e dichiarava sciolta la comunione ereditaria su alcuni beni.

Un'erede proponeva ricorso fondato su nove motivi, tra i quali la errata valutazione del valore probatorio dell'inventario redatto dal notaio, valore probatorio che la Corte di Appello riteneva nullo..

La pronuncia della Suprema Corte ribadisce che l'Inventario redatto dal Notaio, nella sua qualità di pubblico ufficiale dal quale ci si attende un elevato grado di perizia, è idoneo ad attestare l'effettiva consistenza patrimoniale del de cuius, proprio perché scaturisce tanto dalla completezza delle dichiarazioni rese dagli eredi, quanto dalla sua pubblica attestazione.

Come tale, non è quindi degradabile a mero atto riproduttivo delle dichiarazioni degli eredi. Parole chiave: #eredità, #inventario, #notaio, #successione, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. 17266/2015
  2. Cass. 16195/2007

REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443

Codice di procedura civile

Vigente al: 28-09-2018

Art. 775 - Processo verbale d'inventario

Il processo verbale d'inventario contiene:

1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;

3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4) l'indicazione delle altre attività e passività;

5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

Permalink al Testo Integrale

REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Vigente al: 28-09-2018

Art. 192 - Modalità di chiusura dell'inventario

L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.

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