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Reato di omesso versamento IVA anche dopo la domanda di concordato preventivo

Reato di omesso versamento IVA anche dopo la domanda di concordato preventivo

In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche se antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare.

Secondo un diverso orientamento, il reato non è configurabile nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, in tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare.

Secondo un diverso orientamento, in tema di omesso versamento IVA, il reato non è configurabile nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta.

Il caso riguardava due imputati di una SPA, che aveva presentato domanda di concordato in bianco, omologata dal tribunale.

Ad avviso del tribunale, ciò impediva agli imputati (presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato) di effettuare qualsivoglia pagamento, compreso il versamento dell'iva, pena la violazione del principio della par condicio creditorum, con la conseguenza che l'omesso versamento del tributo non poteva essere ascritto essendo carente l'elemento soggettivo del reato.

Il Procuratore della repubblica ricorreva in Cassazione che, dopo aver dato atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, ha accolto il ricorso perché, nel caso in esame, il contrasto giurisprudenziale non risulta rilevante per l'assorbente ragione che la scadenza del termine previsto per il pagamento dell'imposta era precedente all'ammissione al concordato preventivo, omologato dal tribunale sucessivamente: trattandosi di reato istantaneo, si è perfezionato alla scadenza del termine. Parole chiave: #IVA, #concordatopreventivo, #omessoversamento, #reato, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. 12912/2016
  2. Cass. 44283/2013
  3. Cass. 39101/2013
  4. Cass. 52542/2017
  5. Cass. 15853/2015

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 12-10-2018

Art. 10-bis - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.


La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38"

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Codice penale

Vigente al: 12-10-2018

Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

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