Sul sito trovi molte informazioni, ma fai prima a contattarci: scoprirai in pochi minuti che possiamo essere lo studio legale giusto per le tue esigenze.
Dettagli/Details

L'obbligo di rimborso al Comune delle spese di bonifica ambientale ricade sotto la giurisdizione ordinaria

L'obbligo di rimborso al Comune delle spese di bonifica ambientale ricade sotto la giurisdizione ordinaria La questione di giurisdizione non dipende dall'esito della lite, ma dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice.

La controversia che attiene alla debenza o meno - da parte del proprietario delle aree - di somme per rimborso al Comune delle spese rlative all'attività di messa in sicurezza e bonifica è di carattere meramente patrimoniale conseguente all'esercizio di un potere amministrativo. La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.

La controversia che attiene alla debenza o meno - da parte del proprietario delle aree - di somme per rimborso al Comune delle spese rlative all'attività di messa in sicurezza e bonifica è di carattere meramente patrimoniale conseguente all'esercizio di un potere amministrativo.

La questione era sorta perché una società aveva convenuto in giudizio - avanti al Tribunale ordinario - un Comune chiedendo l'accertamento negativo dell'obbligo di rimborso delle spese per la bonifica e messa in sicurezza di aree appartenenti al patrimonio sociale.

In precedenza, la società aveva impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento col quale il Comune le intimava di adottare gli interventi di mesa in sicurezza e bonifica, ma il T.A.R. aveva annullato l'ordinanza perché non preceduta dall'avviso procedimentale, senza entrare nel merito.

Il Comune comunicava successivamente di avere sostenuto spese per la bonifica, intimandone il pagamento alla società, che ha citato in giudizio il Comune, giudizio poi sospeso in attesa della decisione di appello presso il Consiglio di Stato, al cui esito si è formato l'accertamento giudiziale definitivo in sede amministrativa.

E' però successo che il Giudice ordinario, dopo il deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza aveva rimesso la causa sul ruolo disponendo consulenza tecnica d'ufficio, cui seguiva la richiesta di verifica della congruità delle somme pagate dal Comune.

A questo punto, la società proponeva il regolamento preventivo di giurisdizione, prospettando l'esercizio da parte del giudice civile di poteri spettanti solo alla Pubblica Amministrazione e al Giudice Amministrativo: in sostanza, lamentave la violazione del riparto di giurisdizione da parte del giudice civile, il quale avrebbe esercitato sindacato di legittimità sul provvedimento del comune sotto forma di esercizio del potere istruttorio.

Ma il Consesso, oltre a ribadire la competenza del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo per la controversia di carattere meramente patrimoniale. ha anche sottolineato che la ricorrente - proponendo il regolamento di giurisdizione - aveva inammissibilmente tentato di utilizzare lo strumento processuale riservato alla pronta definizione delle questioni di giurisdizione per sostanzialmente impugnare il provvedimento di nomina di CTU e di conferimento allo stesso dei quesiti indicati: la questione di giurisdizione era estranea alla causa petendi ed alla pronuncia richiesta, in relazione al provvedimento assunto dal giudice, di valenza istruttoria, che come tale non è dotato di stabilità né connotato da profili decisorietà.

Ed inoltre, in tal modo, la società inammissibilmente cerca di utilizzare lo strumento processuale riservato alla pronta definizione delle questioni di giurisdizione per sostanzialmente impugnare il provvedimento di nomina di CTU e di conferimento allo stesso dei quesiti indicati. Parole chiave: #ambiente, #bonifica, #giurisdizione, #rimborso, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. SS.UU. 10265/2018
  2. Cass. SS.UU. 12378/2008

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

Vigente al: 07-11-2018

ART. 253 - oneri reali e privilegi speciali

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Permalink al Testo Integrale

Assistenza su questo argomento

Serve assistenza su questo argomento?

Può essere utile sapere che ci occupiamo anche di tutte le questioni e problematiche legali collegate, tra cui:

  • assistenza in sede stragiudiziale
  • assistenza in sede giudiziale e di contenzioso
  • azioni e tutela a difesa, esecutive e cautelari
  • consulenza
  • due diligence legale
  • esecuzione anche all'estero
  • pareri e raccomandazioni
  • revisione/stesura dei testi
  • ricerche di giurisprudenza sull'argomento
  • riduzione dei rischi legali
  • supporto operativo legale

Qui sotto trovi tutti i riferimenti dello Studio per contattarci con la modalità preferita:

About us - Riferimenti completi del nostro Studio Legale
Scopri i Riferimenti completi del nostro Studio Legale
Indirizzo e riferimenti per il contatto

 

 

 

 

 

 

 

Logo Studio Graziotto
Studio Graziotto

Ufficio principale:
Via G. Matteotti, 194
18038 Sanremo IM
IT Italy
Si riceve solo su appuntamento
(recapiti e corrispondenti in varie città)

Riferimenti:
Tel: 0184 189 4317 - 0184 509631
Fax: 0184 509 510
SMS: 348 001 7380
Email: info@studiograziotto.com
Web: 

Richieste:
Appuntamenti: In videoconferenza (Skype®, ecc.)
" In Studio a Sanremo
" Telefonici
" Presso il Cliente
Consulenza: Richiedi una Consulenza
Preventivi: Chiedi un Preventivo gratuito
Contattaci: Compila il modulo

Prime informazioni e Tariffe:
Info e Tariffe: Informazioni di sintesi e tariffe
Assistenza giudiziale: D.M. Giustizia N. 55 2014 - Nuovi Parametri Forensi

Profilo del Titolare:
LinkedIn®: https://www.linkedin.com/in/fulviograziotto
Scheda di sintesi: Profilo professionale (sintetico)

 

Scopri l'Indirizzo del nostro Studio Legale sulla mappa
I nostri uffici principali in Sanremo (Imperia)

 

Scopri il QR Code con i dati completi del nostro Studio Legale
QR Code con i dati di contatto completi

Leggendo il QR Code con il cellulare è possibile salvare nella rubrica i dati di contatto e l'URL al profilo con i riferimenti completi:

 

Scopri le Coperture assicurative del nostro Studio Legale
Coperture assicurative

Polizza assicurativa # IFL0006526.026917 conforme al D.M. 22-9-2016 stipulata con AIG Europe Limited - Responsabilità civile professionale per i seguenti massimali (esclusi Canada e USA):

  • responsabilità civile professionale: massimale di € 3 milioni per sinistro e per periodo assicurativo