At our web site you may find some info, but it is much faster to contact us: you will discover in few minutes that we can be the right law firm for your needs.
Dettagli/Details

Opposizione a pignoramento su estratti di ruolo e cartella per atti impositivi avanti al giudice tributario

Opposizione a pignoramento su estratti di ruolo e cartella per atti impositivi avanti al giudice tributario I confini della giurisdizione tributaria comprendono le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'amministrazione finanziari, e sempre che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria. L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 546/1992 individua i confini della giurisdizione tributaria, che si sono ampliati fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, e sempre che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria.

Si tratta di una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'amministrazione finanziari, ed è comunque necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario. Le Sezioni Unite ricordano comunque che sono escluse dalla giurisdizione del giudice tributario - al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali - le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora. Parole chiave: #cartella, #estrattodiruolo, #giurisdizione, #opposizione, #pignoramento, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. SS.UU. 3773/2014
  2. Cass. SS.UU. 27209/2009
  3. Cass. SS.UU. 20889/2006
  4. Cass. 7526/2013
  5. Cass. 2064/2011
  6. Cass. 8312/2010
  7. Cass. 26820/2009
  8. Cass. 15031/2009

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario

Vigente al: 09-11-2018

Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

  • AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 marzo 2008, n. 64 (in G.U. 1a s.s. 19/3/2008, n. 13), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, secondo periodo, del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni"."
  • AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 maggio 2008, n. 130 (in G.U. 1a s.s. 21/5/2008, n. 22), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria".
  • AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 17/2/2010, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)" e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

Permalink al Testo Integrale

Assistenza su questo argomento

Serve assistenza su questo argomento?

Può essere utile sapere che ci occupiamo anche di tutte le questioni e problematiche legali collegate, tra cui:

  • assistenza in sede stragiudiziale
  • assistenza in sede giudiziale e di contenzioso
  • azioni e tutela a difesa, esecutive e cautelari
  • consulenza
  • due diligence legale
  • esecuzione anche all'estero
  • pareri e raccomandazioni
  • revisione/stesura dei testi
  • ricerche di giurisprudenza sull'argomento
  • riduzione dei rischi legali
  • supporto operativo legale

Qui sotto trovi tutti i riferimenti dello Studio per contattarci con la modalità preferita:

About us - Riferimenti completi del nostro Studio Legale
Scopri i Riferimenti completi del nostro Studio Legale
Indirizzo e riferimenti per il contatto

 

 

 

 

 

 

 

Logo Studio Graziotto
Studio Graziotto

Ufficio principale:
Via G. Matteotti, 194
18038 Sanremo IM
IT Italy
Si riceve solo su appuntamento
(recapiti e corrispondenti in varie città)

Riferimenti:
Tel: 0184 189 4317 - 0184 509631
Fax: 0184 509 510
SMS: 348 001 7380
Email: info@studiograziotto.com
Web: 

Richieste:
Appuntamenti: In videoconferenza (Skype®, ecc.)
" In Studio a Sanremo
" Telefonici
" Presso il Cliente
Consulenza: Richiedi una Consulenza
Preventivi: Chiedi un Preventivo gratuito
Contattaci: Compila il modulo

Prime informazioni e Tariffe:
Info e Tariffe: Informazioni di sintesi e tariffe
Assistenza giudiziale: D.M. Giustizia N. 55 2014 - Nuovi Parametri Forensi

Profilo del Titolare:
LinkedIn®: https://www.linkedin.com/in/fulviograziotto
Scheda di sintesi: Profilo professionale (sintetico)

 

Scopri l'Indirizzo del nostro Studio Legale sulla mappa
I nostri uffici principali in Sanremo (Imperia)

 

Scopri il QR Code con i dati completi del nostro Studio Legale
QR Code con i dati di contatto completi

Leggendo il QR Code con il cellulare è possibile salvare nella rubrica i dati di contatto e l'URL al profilo con i riferimenti completi:

 

Scopri le Coperture assicurative del nostro Studio Legale
Coperture assicurative

Polizza assicurativa # IFL0006526.026917 conforme al D.M. 22-9-2016 stipulata con AIG Europe Limited - Responsabilità civile professionale per i seguenti massimali (esclusi Canada e USA):

  • responsabilità civile professionale: massimale di € 3 milioni per sinistro e per periodo assicurativo