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Atti illegittimi se il giudizio sul fumus commissi delicti è fondato su elementi da perquisizione senza garanzie

Atti illegittimi se il giudizio sul fumus commissi delicti è fondato su elementi da perquisizione senza garanzie Se il giudizio sul fumus commissi delicti è fondato su elementi da perquisizione senza garanzie, gli atti sono illegittimi, e in conseguenza alla valutazione sulla sussistenza di tale elemento di giudizio, lo sono anche gli atti la cui validità risulti esserne condizionata.

Il tribunale del riesame rigettava l'istanza relativa a un'ordinanza sui provvedimenti di perquisizione e di sequestro probatorio emessi dal Pubblico Ministero a carico di tre indagati per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici.

L'ipotesi di reato era fondata su pagamenti effettuati "estero su estero" dai clienti della società di cui i tre indagati erano responsabili.

Gli indagati proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, uno dei quali relativo alla illegittimità degli atti per non essere stati avvisati della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso, e annulla l'ordinanza impugnata.

L'avviso che informa della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia è finalizzato ad assicurare la posibilità di avvalersi di un'assistenza tecnica fiduciaria; la violazione dell'obbligo di formulare detto avviso «incidendo in modo assai rilevante sul concreto esercizio da parte dell'indagato del diritto di difesa, costituisce una ipotesi di vizio dell'atto che ne comporta la insuperabile inutilizzabilità patologica», e Il mancato compimento della prescritta formalità non può non riverberarsi in senso negativo sulla legittimità della affermazione della sussistenza del fumus commissi delicti. Parole chiave:

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  1. Cass. SS.UU. 15453/2016
  2. Cass. 882/2018
  3. Cass. 25320/2016
  4. Cass. 6757/2006

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 22-11-2018

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

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Codice di procedura penale

Vigente al: 22-11-2018

Art. 356 - Assistenza del difensore

1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.

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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Vigente al: 22-11-2018

Art 114 - Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore

1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Art. 220 - Attività ispettive e di vigilanza

1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

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