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Punibile il consulente fiscale che elabora in modo seriale sistemi idonei a impedire la riscossione di imposte

Punibile il consulente fiscale che elabora in modo seriale sistemi idonei a impedire la riscossione di imposte La circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 13-bis del D. Lgs. n. 74/2000 è configurabile a carico del professionista o dell'intermediario finanziario o bancario nel ricorso a iniziative elusive sistematiche, perché già sperimentate in casi analoghi, e perché comunque riproducibili in futuro a beneficio di altri potenziali evasori.

Deve escludersi che l'esistenza di un interesse economico diretto del professionista che agisca come ispiratore delle iniziative fraudolenti, sia ostativa alla configurabilità dell'aggravante. La circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 13-bis del D. Lgs. n. 74/2000 - configurabile a carico del professionista (ricomprendendovi cioè chiunque svolga attività di consulenza fiscale nell'esercizio della sua professione (dunque commercialisti, avvocati, consulenti ecc.) o dell'intermediario finanziario o bancario - è applicabile non non nella predisposizione o nella diffusione di accorgimenti estemporanei volti a realizzare una singola evasione fiscale, ma nel ricorso a iniziative elusive sistematiche, perché già sperimentate in casi analoghi, e perché comunque riproducibili in futuro a beneficio di altri potenziali evasori.

Nei casi in cui il consulente fiscale, oltre a rendersi promotore delle strategie volte a frodare il Fisco, sia anche coinvolto direttamente nelle strutture societarie in favore delle quali sono elaborati i modelli seriali di evasione, il dolo del soggetto attivo risulta rafforzato, essendovi una piena condivisione di intenti tra i concorrenti nel reato, che si aggiunge al mero interesse di riscuotere un compenso professionale per l'ideazione o l'applicazione dei procedimenti elusivi sistematicamente adottati; deve escludersi che l'esistenza di un interesse economico diretto del professionista che agisca come ispiratore delle iniziative fraudolenti, sia ostativa alla configurabilità dell'aggravante.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte l'imputato, nella sua veste di consulente fiscale, ha ideato e applicato, con piccole variazioni dovute al caso concreto o alle necessità proprie o dei suoi clienti, un sistema articolatosi in plurime cessioni dell'azienda o ripetuti contratti di affitto della stessa, operazioni queste idonee a rendere inesigibili le riscossioni dei debiti di imposta di volta in volta generati dalle società proprietarie e da quelle che hanno preso in affitto le aziende, delineandosi in tal modo un meccanismo fraudolento capace di eludere il versamento delle imposte dirette e indirette, con conseguente pregiudizio per l'Erario, peraltro impossibilitato al recupero della pregressa esposizione debitoria.

Per il Collegio, il compimento in un arco temporale non eccessivamente esteso (un paio di anni) di una serie di cessioni o locazioni di aziende, può assumere natura seriale ove si accerti la pretestuosità delle operazioni, formalmente lecite, ma sostanzialmente elusive degli obblighi tributari e la riproducibilità in futuro degli schemi negoziali già predisposti in maniera ripetuta, in esecuzione di una precisa "strategia" riconducibile al concorrente qualificato (il consulente).

La Cassazione, rifacendosi a una sua precedente pronuncia, ha ribadito che l'espressione usata dal legislatore evoca almeno implicitamente il presupposto della "serialità" di un determinato modus agendi, dovendosi peraltro rilevare che la Relazione Illustrativa dello schema di decreto, nel descrivere molto sinteticamente la novella normativa, fa riferimento alla predisposizione di "modelli seriali" di evasione fiscale, mentre il riferimento alla commercializzazione, oltre che alla elaborazione, lascia intendere che l'aggravante in esame si configura non solo quando il soggetto attivo elabori personalmente i modelli di evasione, ma anche quando diffonda, fornendoli ai suoi clienti, modelli elaborati da altre persone. Parole chiave: #penale, #reato, #reati, #tributario, #accertamento, #consulentefiscale, #elusione, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #mediazione, #negoziazioneassistita, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale,

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Studio Graziotto

  1. Cass. 1999/2018

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 27-08-2019

Capo II Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13-bis - Circostanze del reato

1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.

3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

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