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Accertamento induttivo e onere della prova in caso di rilevante saldo di cassa negativo

Accertamento induttivo e onere della prova in caso di rilevante saldo di cassa negativo La sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.

In presenza di un'anomalia di rilevante entità, deve ritenersi sussistano gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che consentono all'Amministrazione finanziaria di ricorrere all'accertamento induttivo, e ne consegue l'inversione dell'onere della prova, il quale deve essere pertanto posto a carico del contribuente.

Una SNC e i suoi soci ricevevano separati avvisi di accertamento, relativi ad Iva, Irap ed Irpef, avendo l'Agenzia delle Entrate ritenuto dimostrato, ai sensi dell'art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, un maggior reddito d'impresa conseguito dalla società nell'anno 2007, nella misura "di oltre Euro 320mila, recuperando a tassazione ricavi, non dichiarati e non contabilizzati, pari a oltre Euro 170mila corrispondenti "al disavanzo di cassa di massimo scoperto giornaliero rilevato dalle scritture contabili". I ricorrenti avevano controdedotto con valide argomentazioni, evidenziando di essere stati beneficiari di un finanziamento da parte della Regione Campania, che era stato poi revocato, con la conseguenza che i soci erano stati costretti a ripianare con fondi propri la cassa dell'impresa.

L'Agenzia delle Entrate insisteva sul rilievo indiziario della percezione di un reddito non dichiarato da parte della società, dipendente dal prolungato saldo negativo di cassa.

I contribuenti replicavano che l'anomalia dipendeva dalla "difficoltà di contabilizzare apporti di capitale personale dei soci a seguito della vicenda del finanziamento prima concesso e poi revocato dalla Regione", e comunque la dichiarazione dei redditi presentata dalla società risultava in linea con gli studi di settore.

La CTR accoglieva il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e osservava, fondando anche su pronunce della Suprema Corte, che "se il mastro di cassa presenta un saldo negativo, vuol dire che è uscito più denaro di quanto ne sia entrato, il che è possibile solo se non siano stati registrati tutti gli incassi ... una volta riscontrata tale anomalia contabile l'onere della prova si inverte", ed i contribuenti non avevano fornito la prova di cui pure erano onerati.

Evidenziava la CTR che i contribuenti affermavano di avere incontrato difficoltà di contabilizzazione dei versamenti operati dai soci, ma non chiarivano quale fosse l'ostacolo incontrato nel far emergere in contabilità l'operazione di finanziamento da parte dei soci.

Inoltre, soci e società non avevano fornito la prova di come si fosse provveduto ad effettuare i pagamenti registrati in contabilità, mentre il saldo di cassa risultava negativo.

Il giudice dell'appello negava la rilevanza della coerenza del reddito conseguito con le risultanze degli studi di settore.

I ricorrenti propongono quindi ricorso in Cassazione, che viene rigettato.

La decisione della Corte di Cassazione è piuttosto condivisibile relativamente al caso concreto, nel quale i contribuenti non hanno fornito giustificazioni puntuali e complete per la mancata contabilizzazione degli apporti effettuati.

Ma non è condivisibile l'apodittica affermazione che «la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo».

Le operazioni non rilevate in contabilità che interessano il conto cassa non devono per forza essere operazioni di rilevanza economica (costi o ricavi), ma ben possono essere operazioni di natura cd. "permutativa" tra elementi patrimoniali (quali incassi o pagamenti, smobilizzi, ecc.): non vi può quindi essere - di per sé - alcun automatismo tra il saldo cassa negativo e la presunzione di ricavi non contabilizzati. Parole chiave: #tributario, #accertamento, #contenziosotributario, #ricorso, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #ordinanza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield, Studio Graziotto, Flash News, @GraziottoFulvio Twitter, LinkedIn, Facebook, Google Studio Graziotto

  1. Cass. 25289/2017
  2. Cass. 11988/2011
  3. Cass. 27585/2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Vigente al: 19-10-2019

Art. 39 - Redditi determinati in base alle scritture contabili

Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;

b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N.241;

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto.

d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. 115

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

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ESTREMI

DESCRIZIONE

Vigente al: 19-10-2019

ARTICOLI

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Vigente al: 19-10-2019

Art. 54 - Rettifica delle dichiarazioni

L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis . Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

L'ufficio puo` tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita` del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche´ da altri atti e documenti in suo possesso.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N.203 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.

Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita` istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante , nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12.

Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

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