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La bancarotta per distrazione non si somma alla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La bancarotta per distrazione non si somma alla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso decreto con il quale assoggettava un soggetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni di cui è stata ipotizzata la sottrazione alla SRL fallita.

Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame e affermava la configurabilità del concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e quello di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte.

L'imputato ricorre in Cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di legge per la inconfigurabilità del concorso tra i due reati; chiedeva inoltre che la questione venisse rimessa alle Sezioni Unite penali.

La Cassazione ritiene che la disposizione penale tributaria sia fonte di una norma per così dire "specialissima" rispetto a quella fallimentare a tutela del ceto creditorio in generale.

Inoltre, stante la diversità del bene giuridico protetto, esclude che si possa valutare la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti, e ritenere uno assorbito dall'altro.

Parole chiave: bancarotta - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Studio Graziotto

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Vigente al: 16-4-2016

Art. 216 - Bancarotta fraudolenta

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.


DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 16-4-2016

Art. 11- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

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