L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un accertamento e irrogato sanzioni a un consulente fiscale, perché ritenuto coautore delle violazioni commesse da una SRL.
Il consulente proponeva ricorso ed eccepiva, relativamente alle sanzioni, la responsabilità della sola società in virtù dell'art. 7 Decreto Legge 269/2003, senza che possa sussistere la solidarietà in capo all'amministratore anche se ritenuto tale di solo fatto.
In primo grado le ragioni del consulente venivano accolte, ma in appello l'esito veniva ribaltato, e il professionista ricorreva in Cassazione.
Dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 269/2003, le sanzioni per violazioni contestate successivamente sono irrogabili esclusivamente alla società che ha tratto vantaggio dagli illeciti.
Parole chiave: illeciti tributari - responsabilità dell'ente - sanzioni
Studio Graziotto
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
Vigente al: 15-5-2016
Art. 7 - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.