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Risarcimento per processo amministrativo lungo anche senza istanza di prelievo

Risarcimento per processo amministrativo lungo anche senza istanza di prelievo

Alcuni impiegati di un ente locale erano ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale nel 1990, domandando una correzione relativa all'anzianità di servizio.

Dopo tempo (2008), il T.A.R. aveva chiesto loro di presentare una nuova domanda di fissazione dell'udienza e nel frattempo i ricorrenti avevano proposto domanda anche per ottenre l'indenizzo in base alla cd. legge Pinto (legge 89/2001) ma, siccome non era stata depositata l'istanza di prelievo, la domanda era stata dichiarata irricevibile.

A questo punto i ricorrenti proponevano azione alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che accoglie le loro argomentazioni.

La Corte CEDU ha accertato la violazione dell'art. 6 §1 e dell'art. 13 della Convenzione perché, alla luce di tutte le, considerazioni svolte, la procedura per ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata di un processo amministrativo non può essere considerata come un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 della CEDU.

Parole chiave: procedimento amministrativo - durata eccessiva - mancato deposito istanza di prelievo - risarcimento - sussiste Studio Graziotto

LEGGE 24 marzo 2001, n. 89

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

Vigente al: 22-5-2016

Art. 1-ter - Rimedi preventivi

1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.

2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti.


DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo

Vigente al: 22-5-2016

Art. 71 - Fissazione dell'udienza

1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo

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