Un contribuente a cui era stato notificato un avviso di accertamento lo impugnava e, a seguito del rinvio ad altra Corte di Appello da parte della Cassazione e alla morte del contribuente, l'Agenzia delle Entrate agiva nei confronti degli eredi per l'esito soccombente in Commissione Tributaria. Ma gli asseriti eredi avevano rinunciato all'eredità: ricorrevano quindi in Cassazione lamentando che la Commissione Tributaria Regionale non aveva accertato la loro qualità di eredi, e la Suprema Corte accoglie il ricorso.
La Suprema Corte, pur avendo ritenuto corretto l'operato della Commissione Tributaria Regionale che non ha (giustamente) tenuto conto della tardiva produzione in giudizio dell'atto di rinuncia all'eredità, ha chiarito che l'onere della prova in merito alla accettazione (espressa o tacita) dell'eredità grava sull'amministrazione finanziaria.
Parole chiave: riscossione tributi - eredi - qualità - - rinuncia - onere della prova
Studio Graziotto
Codice civile
Vigente al: 10-6-2016
Art. 459 - Acquisto dell'eredità
L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
CAPO IV Della rappresentazione
Art. 467 - Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti ... nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi".
(...)
Art. 470 - Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario
L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.
L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
Art. 474 - Modi di accettazione
L'accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475 - Accettazione espressa
L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamata all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 476 - Accettazione tacita
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Art. 478 - Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Art. 479 - Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.
Art. 481 - Fissazione di un termine per l'accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
Art. 485 - Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.