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In ambito tributario è escluso che la tassazione possa investire oggetti e soggetti non espressamente previsti

In ambito tributario è escluso che la tassazione possa investire oggetti e soggetti non espressamente previsti

Gli acquirenti di un immobile ceduto da una società avevano versato l'IVA con aliquota agevolata al 4% (prima casa).

A seguito di sopralluogo, l'Agenzia delle Entrate rilevava che l'immobile aveva caratteristiche di lusso, e notificava avviso di liquidazione recuperando la differenza maggiorata delle sanzioni.

I contribuenti impugnano l'avviso ma perdono nei due gradi di giudizio: la Commissione Tributaria Regionale ha escluso che l'Ufficio fosse incorso in decadenza in quanto era applicabile la proroga biennale prevista dall'art. 11 legge 289/2002.

Gli acquirenti propongono ricorso in Cassazione.

La Cassazione evidenzia «la tensione che attraversa l'ermeneutica tributaria», e per convincersene basta leggere la maggior parte delle disposizioni che risultano di complessa lettura anche per gli addetti ai lavori.

In ogni caso, le Sezioni Unite escludono che possa ritenersi ammessa un'interpretazione che si spinga oltre la lettera della legge per le disposizioni derogatorie in genere, che sono da ritenersi "di stretta interpretazione".

Parole chiave: agevolazioni tributarie - criteri interpretativi - disciplina di stretta interpretazione Studio Graziotto

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

Vigente al: 29-9-2016

Art. 11 - Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.

2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.

4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termine per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003.

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