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Deroga alla giurisdizione del giudice tributario quando è riconosciuta la non debenza e il diritto al rimborso

Deroga alla giurisdizione del giudice tributario quando è riconosciuta la non debenza e il diritto al rimborso

Una società (srl) proponeva domanda tendente a conseguire la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento di una somma indebitamente versata all'Erario nel 1999 a titolo di IVA.

La Corte di Appello ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta dalla società, motivando la decisione sul rilievo che "per il chiaro tenore dell'atto introduttivo, la posizione giuridica dedotta in giudizio e la relativa causa petendi siano da inquadrare nell'ambito dell'art. 2041 c.c.".

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, con unico motivo inerente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello, che le Sezioni Unite hanno accolto dichiarando la giurisdizione del giudice tributario e cassando la sentenza impugnata.

Le Cassazione (che sulle questioni inerenti la giurisdizione pronuncia sempre a Sezioni Unite) ha precisato che l'unica deroga alla giurisdizione del giudice tributario in materia di rimborso ricorre nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso.

Parole chiave: azione di arricchimento - giurisdizione - rimborso di tributo non dovuto - somme indebitamente versate Studio Graziotto

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo

Vigente al: 29-9-2016

Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie ... attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

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