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L'intermediario finanziario deve conoscere adeguatamente i prodotti finanziari e darne adeguata informazione

L'intermediario finanziario deve conoscere adeguatamente i prodotti finanziari e darne adeguata informazione L'obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza posto a carico dell'intermediario nella negoziazione di titoli, richiede sia una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario e della sua rischiosità, sia un'informazione delle caratteristiche del prodotto, concreta e specifica.

Un risparmiatore che aveva acquistato obligazioni Cirio citava la locale banca di credito cooperativo lamentando di non aver ricevuto indicazioni sulle caratteristiche del titolo e sui rischi dell'operazione, né sulla inadeguatezza della stessa.

Conseguentemnete, chiedeva la declaratoria di nulllità degli ordini e in subordine l'accertamento del grave inadempimento dell'intermediario, con conseguente risarcimento dei danni.

Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento, ma la Corte di Appello riformava integralmente la pronuncia di primo grado, sul presupposto che l'onere di provare il nesso causale tra la violazione della norma comportamentale dell'intermediario e il danno grava sull'investitore.

Per la corte territoriale, gli investimenti effettuati non avevano natura più rischiosa di quelli usualmente già effettuati dal cliente.

Infine, la banca non poteva essere in possesso di ulteriori informazioni anche in ragione della sua dimensione locale.

Il cliente propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice di appello, che lo accoglie.

La Cassazione conferma che l'intermediario finanziario è tenuto ad assolvere adeguatamente gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nella negoziazione dei titoli, ed è tenuto - a prescindere dalla sua dimensione e organizzazione interna - ad una adeguata preventiva conoscenza del prodoto finanziario e dei suoi rischi, che deve rappresentare al cliente in modo concreto e specifico.

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Studio Graziotto
  1. Cass. 8089/2016
  2. Cass. 18039/2012

Testo Unico della Finanza

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Vigente al: 08-07-2017

Art. 21 - Criteri generali

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività228. 1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie: a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure clienti; b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato; c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati229. 2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

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