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In tema di usucapione la prescrizione non è interrotta da una diffida o messa in mora

In tema di usucapione la prescrizione non è interrotta da una diffida o messa in mora Gli atti di diffida e messa in mora sono idonei a interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in contrasto con la volontà del titolare.

Un soggetto proponeva domanda di usucapione di terreni posseduti in buona fede da oltre 20 anni, sui quali aveva eseguito interventi.

La domanda veniva rigettata in primo grado, ma in appello veniva dichiarato l'acquisto per usucapione.

Scondo la Corte di Appello, i proprietari avevano venduto il terreno a un terzo, che li aveva rivendicati a sua volta all'appellante vittorioso.

Gli appellati soccombenti propongono ricorso in Cassazione, che non trova però accoglimento.

La Cassazione ricorda che possono avere efficacia interruttiva della prescrizione solo atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale dedl potere sulla cosa, o la specifica domanda giudiziale.

Anche l'atto di disposizione da parte del proprietario in favore di terzi non ha alcuna influenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione. Parole chiave: #diffida, #messainmora, #prescrizione, #usucapione, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. 9845/2003
  2. Cass. 18207/2004
  3. Cass. 18905/2014
  4. Cass. 15927/2016

Codice Civile

Vigente al: 15-10-2017

Sezione III Dell'usucapione

Art. 1158 - Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

 

Art. 1165 - Applicazione di norme sulla prescrizione

Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.

 

Art. 1166 - Inefficacia delle cause d'impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore

Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, nè l'impedimento derivante da condizione o da termine, nè le cause di sospensione indicate dall'art. 2942.

L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti.

 

Art. 1167 - Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.

L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.

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